Not. Gaetano Petrelli
Con D.P.R. 7 dicembre 2001
n. 435 (in G.U. n. 292 del 17.12.2001), in vigore dal 1° gennaio 2002, sono
state dettate disposizioni di semplificazione e razionalizzazione di adempimenti
fiscali. In particolare:
- e’ stata posta una nuova
disciplina dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed ai
fini Irap (artt. 2 e 3), e dei termini di versamento delle imposte dirette e
relativi acconti e saldi (art. 17);
- e’ stato abolito, a
partire dal 2002, l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA
(art. 11). L’ultima dichiarazione periodica da presentarsi sara’ quindi quella
relativa al mese di dicembre 2001;
- e’ ora prevista, con
decorrenza dal 1° gennaio 2003, l’obbligo di comunicare entro il mese di
febbraio di ciascun anno i dati relativi all’imposta sul valore aggiunto
riferita all’anno solare precedente, in conformita’ a modello ministeriale da
approvarsi (art. 9);
- e’ stato soppresso, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2002, l’obbligo di annotazione sui registri IVA delle liquidazioni relative all’imposta sul valore aggiunto (art. 11);
- sono state previste
semplificazioni per i versamenti IVA per i contribuenti minori (volume di
affari inferiore a 600 milioni per imprese di servizi e professionisti, ed
inferiore ad un miliardo per le altre imprese). E’ inoltre prevista per alcune
categorie di contribuenti (tra cui i professionisti in regime di contabilita’
ordinaria) la possibilita’ di non tenere i registri IVA ed il registro dei beni
ammortizzabili (a condizione che i relativi elementi risultino dal libro
giornale o dal registro cronologico delle movimentazioni finanziarie, ovvero,
per quanto concerne i beni ammortizzabili, siano forniti, ordinati in forma
sistematica, all’amministrazione finanziaria) (artt. 11 e seguenti);
- il termine per la consegna
dei certificati di ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta e’ stato
spostato al mese di marzo dell’anno successivo a quello di pagamento (art. 18).
Con D.M. 17 maggio 2001 n.
281 (in G.U. n. 161 del 13.7.2001) e’ stato consentito ai soggetti residenti
all’estero di richiedere il codice fiscale anche per il tramite dell'autorità
consolare territorialmente competente, nonche’ di presentare le dichiarazioni
ed effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del servizio telematico
Internet.